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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il locatore noleggia all'utilizzatore, che accetta, il veicolo descritto nel modulo contratto e presa visione.


 

Art. 2 - Stato del veicolo

 

  1. Il veicolo deve essere consegnato all'utilizzatore in perfetto ordine. Il mezzo deve essere dotato di triangolo, libretto di circolazione, contachilometri sigillato.

  2. L'utilizzatore è responsabile della perdita o dello smarrimento dei documenti di circolazione. L'utilizzatore si obbliga a riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, con l'intero equipaggiamento, salvaguardando l'efficienza del veicolo stesso, escluso il normale deperimento per il normale uso del mezzo.

  3. Il locatore si riserva di verificare lo stato dell'autoveicolo noleggiato al termine del contratto di noleggio, nel termine di giorni 5 lavorativi dalla data della effettiva riconsegna. Entro tale termine il locatore qualora dovesse riscontrare danni o malfunzionamenti ascrivibili alla condotta colposa o dolosa dell'utilizzatore provvederà comunicarlo allo stesso per iscritto e ad addebitargli tutte le spese di competenza secondo i correnti tariffari.

  4. Nel caso in cui l'utilizzatore dovesse riscontrare danni e/o anomalie sull’autoveicolo noleggiato e non li denunziasse facendoli descrivere nello spazio dedicato al momento della consegna, l'autoveicolo stesso si intenderà accettato senza eccezioni e riserve.

 

Art. 3 - Durata del contratto

 

La durata del contratto è indicato nel modulo contratto e presa visione del mezzo.

 

Art. 4 - Consegna del veicolo

 

  1. Il veicolo verrà consegnato dal locatore all'utilizzatore presso la sede op. del locatore indicata in calce al presente contratto, e verranno messe a disposizione dell'utilizzatore nello stesso luogo.

  2. L'utilizzatore dichiara che il veicolo visionato prima della consegna non presenta graffi o lesioni alla carrozzeria e alle parti interne del veicolo oltre a quelli eventualmente segnalati con una specifica nota scritta nel corpo dello stesso contratto dal noleggiante.

  3. L'utilizzatore in caso di ritardo rispetto all'ora indicata nella prenotazione dovrà contattare il noleggiato confermando il proprio arrivo in ritardo e sarà atteso per un massimo di 30 minuti di ritardo, dopo tale attesa potrebbe non trovare l'auto o attendere diversi minuti per il ritiro dell'auto.

 

Art. 5 – Corrispettivo

 

  1. Il veicolo s'intende noleggiato secondo le tariffe in vigore alla data di sottoscrizione del contratto. L'utilizzatore si impegna a versare al locatore, per tutto il periodo di locazione del veicolo l'importo specificato nel modulo contratto e presa visione del mezzo;

  2. I beni accessori sono indicati nel nel modulo contratto e presa visione del mezzo esaranno compresi nel prezzo totale indicato.

  3. Il pagamento delle somme dovute sono indicate le modulo contratto e presa visione del mezzo.

 

Art. 6 - Deposito cauzionale

 

  1. L'utilizzatore lascerà un deposito cauzionale, che verrà restituita dal locatore nel caso in cui non vi siano danni evidenti al veicolo;

  2. Tale importo, nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni riscontrati al ritiro del veicolo di mancata riconsegna nel termine pattuito o di qualsiasi altra inosservanza dell'utilizzatore degli obblighi contrattualmente previsti. potrà essere incassato o escusso dal locatore e l'importo relativo potrà essere trattenuto in tutto od in parte a titolo di corrispettivo della locazione, ivi compreso l'addebito di eventuali interessi moratori e/o penalità correlate, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto della determinazione giudiziale o convenzionale.

  3. Tale deposito cauzionale, verificato il corretto adempimento a tutti gli obblighi contrattualmente previsti, incluso il totale pagamento del corrispettivo pattuito, sarà restituito ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per la locazione; l'utilizzatore autorizza espressamente sin da ora il locatore a trattenere dal deposito cauzionale, anche mediante addebito diretto su carta di credito in caso di rilascio della relativa autorizzazione, il corrispettivo addebitato all'utilizzatore contrattualmente pattuito ma risultante insoluto alla data di scadenza dello stesso, senza eccezioni di sorta.

  4. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficientemente capiente per coprire l'intero debito insoluto dell'utilizzatore, l'utilizzatore resta solidamente ed espressamente debitore nei confronti del locatore per la parte eccedente rimasta insoluta, comprensiva di eventuali oneri accessori derivanti dall'insoluto. In nessun caso l'utilizzatore potrà procedere ad alcuna compensazione tra detto deposito cauzionale e guanto dovuto al locatore a titolo di corrispettivo e/o di altre somme allo stesso dovute, fatta salva l'espressa deroga del locatore.

 

Art. 7 - Restituzione del veicolo ed estensione oraria

 

  1. La restituzione del veicolo avverrà all'ora convenuta tra le parti e meglio indicata nell'art. 3 del presente contratto.

  2. Qualora l'utilizzatore desideri modificare i termini della restituzione egli dovrà ottenere il preventivo consenso del locatore facendone formale richiesta entro 24 ore prima della data e ora della prevista restituzione del veicolo.

  3. Al termine del noleggio è prevista una tolleranza di 30 minuti oltre la quale si addebita un giorno extra al fine di poter compensare la mancata restituzione del veicolo come da contratto, la mancata disponibilità a noleggiare nuovamente il veicolo non riconsegnato.

 

Art. 8 - Obblighi del locatore

 

  1. Il locatore si obbliga a consegnare il veicolo in perfetta efficienza per l'utilizzo preposto e in perfetto stato manutentivo.

  2. Il locatore si obbliga altresì a garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale.

 

Art. 9 – Kilometraggio

 

  1. L'utilizzatore avrà a disposizione numero di km limitato come da tariffe vigenti.

  2. Nel caso in cui venissero effettuati più kilometri rispetto a quelli sopra previsti, l'utilizzatore dovrà pagare una somma per ogni km in più effettuato.

 

Art. 10 – Assicurazione

 

  1. L'assicurazione del veicolo comprende la responsabilità civile verso terzi (RCA), così come l'assicurazione obbligatoria per collisione e furto come previsto dalle leggi italiane.

  2. Tale assicurazione avrà una franchigia di euro 500 (€ cinquecento/00). Nel caso in cui l'utilizzatore contrattasse un'assicurazione completa, questa non verrà considerata.

 

Art. 11 - Uso del veicolo

 

1. L'utilizzatore dichiara che il veicolo consegnato è idoneo all'uso convenuto. Il veicolo non potrà essere condotto:

 

  • sotto l'influsso di alcool, droghe o altra legittima o illegittima sostanza che menomi la capacità o capacità di reagire del conducente,

  • da persona sprovvista di patente o con validità scaduta o comunque diversa da quella indicata nell'articolo 1 del presente contratto.

  • fuori strada o su strade inadatte;

  • per Il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti ecc.);

  • per fini commerciali dietro corrispettivo;

  • per partecipare a gare sportive corse o altre manifestazioni:

  • recarsi all'estero salva preventiva autorizzazione scritta del locatore.

 

Art. 12 - Circolazione su strada

 

  1. La circolazione dell'autoveicolo noleggiato è autorizzata in Italia ai fini della sicurezza del guidatore e della corretta manutenzione del veicolo in caso di superamento dei massimi parametri di percorrenza previsti riguardo l'eccedenza chilometrica, ci si riserva di agire anche per il danno maggiore.

  2. Il Cliente è responsabile personalmente delle infrazioni commesse alle normative del Codice della Strada ed al mancato pagamento di pedaggi autostradali e sarà tenuto al rimborso, per l'intero ammontare, delle relative sanzioni e spese più addebito di euro 50 (€ cinquanta/00) per la gestione amministrative delle pratiche.

 

Art. 13 - Esclusioni dal contratto di noleggio

 

a) Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio diverso da quanto descritto nel punto 1.4, le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto del veicolo e qualsiasi altro bene e/o oggetto non espressamente indicato nel presente contratto.

 

Art. 14 – Responsabilità

 

  • L'utilizzatore assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall'impiego del veicolo dal momento della consegna e sino alla sua restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode dello stesso.

  • L'utilizzatore si impegna a comunicare al locatore immediatamente qualsiasi malfunzionamento, rottura o furto relativo del veicolo attraverso l'invio di una comunicazione scritta e/o della copia dell'eventuale denuncia di furto inoltrata alla compagnia assicurativa, come indicato nell'articolo successivo.

  • Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di noleggio conseguente a sinistri o malfunzionamenti, il locatore provvederà direttamente al loro riacquisto e/o ripristino e sostituzione fermo restando che rimarranno comunque a carico dell'utilizzatore tutte le spese.

  • L'utilizzatore sarà responsabile di qualsiasi danno subito dal veicolo durante il noleggio, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

Art. 15 – Furto

 

  • Il veicolo è assicurato contro il furto.

  • In caso di furto il Cliente dovrà un importo pari al valore della franchigia

  • In ogni caso l'utilizzatore, dal momento della conoscenza del fatto, dovrà fare tempestiva denuncia alle autorità competenti ed entro 24 ore dalla denuncia si impegna a fornirne copia al locatore, unitamente a tutte le chiavi dell'autoveicolo ricevute.

 

Art. 16 - Danni a cose o animali

 

- Il locatore non sarà ritenuto responsabile per perdita o danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul veicolo, sia durante che dopo il noleggio.

 

Art. 17 - Ammende e contravvenzioni

 

  • Sono a carico del locatore le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada del veicolo commesse durante il periodo del noleggio. L'utilizzatore si impegna a rimborsare alla Locatrice quanto da essa anticipato per il pagamento delle infrazioni di cui sopra, con esclusione di quanto dipendente dall'eventuale ritardato pagamento.

  • In caso di fermo forzato del veicolo, dipendente da fatti imputabili all'utilizzatore o al conducente autorizzato, al locatore è riconosciuta una somma corrispondente alla tariffa minima giornaliera di noleggio, comunque non eccedente complessivamente il valore commerciale del mezzo.

 

Art. 18 - Recesso e risoluzione del contratto

 

  • È concessa all'utilizzatore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per

qualsiasi ragione e/o causa, mediante la restituzione del veicolo. L'utilizzatore è comunque obbligato al pagamento del prezzo pattuito per tutta la durata del contratto.

  • L'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni derivanti dal presente contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto e darà diritto al locatore di pretendere l'immediata restituzione del veicolo con spese a carico dell'utilizzatore.

  • L'utilizzatore avrà diritto al rimborso da parte del locatore nel caso in cui il veicolo non sia in un buon stato manutentivo o che non possa essere utilizzato per l'uso per cui vengono presi in locazione, per cause a lui non imputabili.

 

Art. 19 – Sublocazione

 

  • È fatto espressamente divieto di sublocare il veicolo oggetto del presente contratto.

 

Art. 20 – Privacy

 

  • Il locatore dichiara che qualsiasi dato ottenuto dall'utilizzatore sarà utilizzato per le finalità di locazione di cui al presente contratto e che verranno trattati secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento UE 679/2016.

  • Il locatore si impegna altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della già menzionata legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

 

Art. 21 - Foro competente

 

- Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto le parti convengono che sarà competente il Foro delle città dell'Utilizzatore che sia qualificabile come consumatori ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo); nel qual caso, sarà competente il foro della località di residenza o di

 

domicilio elettivo dello stesso. Il contratto di noleggio è regolato dal diritto e dalla legge italiana, pertanto, per qualsiasi controversia ad esso relativa, vengono applicati esclusivamente

 

Art. 22 - Foro competente

 

- Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto le parti convengono che sarà competente il Foro delle città dell'Utilizzatore che sia qualificabile come consumatori ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo); nel qual caso, sarà competente il foro della località di residenza o di domicilio elettivo dello stesso. Il contratto di noleggio è regolato dal diritto e dalla legge italiana, pertanto, per qualsiasi controversia ad esso relativa, vengono applicati esclusivamente il diritto e la legge italiana davanti a qualsiasi Foro ed Autorità.

 

Art. 23 - Disposizioni generali

 

- Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli art. 1571 e seguenti del Codice civile.

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